Fino al 30 settembre 1963 e' consentita la importazione di frumento, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari, indicate nel successivo articolo 3, e dei prodotti da forno, esportati dal 30 luglio 1962 fino al 30 giugno 1963.

Testo vigente dal 23 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-26;259~art2 · fonte su Normattiva