La Comunita' adotta tutti i provvedimenti necessari affinche' il prelievo da applicare all'importazione nella Comunita' di frumento (grano) duro, della sottovoce 10.01 B della tariffa doganale comune, originario del Marocco, sia quello calcolato conformemente al disposto dell'articolo 13 del Regolamento n. 120/67/CEE, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ridotto di 0,5 unita' di conto per tonnellata.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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