L'importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui al precedente articolo 2, esportati verso i Paesi membri della Comunita' Economica Europea e' subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento, da corrispondersi secondo i criteri stabiliti dalle decisioni comunitarie del 28 giugno 1960 e del 25 giugno 1962, nella, misura vigente alla data dell'esportazione dei prodotti stessi. Ai fini dell'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento, la base imponibile e' costituita dal valore del grano, accertato all'atto della sua importazione, in conformita' dell'articolo 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.

Testo vigente dal 23 marzo 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-26;259~art4 · fonte su Normattiva