Provvedimento abrogato dal d.p.r. 18 febbraio 1971, n. 18.
Abrogato dal 1 luglio 1971
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 18 febbraio 1971, n. 18.
Abrogato dal 1 luglio 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1962 al 1 luglio 1971. 101 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Indipendentemente da quanto disposto con gli articoli 14 e seguenti del regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulle merci temporaneamente importate e' dovuto, al momento della loro nazionalizzazione, un interesse suppletivo di mora in ragione del 3 per cento per semestre, da liquidarsi sull'ammontare dei diritti di confine e dell'imposta generale sull'entrata dovuti nel momento in cui fu effettuata la importazione temporanea, per il tempo trascorso dal giorno dell'avvenuta importazione temporanea a quello della nazionalizzazione. Per la liquidazione dell'interesse di cui al precedente comma, il semestre iniziato e' computato per intero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 18 FEBBRAIO 1971, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-06-04;659~art1 · fonte del testo