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Indipendentemente da quanto disposto con gli articoli 14 e seguenti del regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulle merci temporaneamente importate e' dovuto, al momento della loro nazionalizzazione, un interesse suppletivo di mora in ragione del 3 per cento per semestre, da liquidarsi sull'ammontare dei diritti di confine e dell'imposta generale sull'entrata dovuti nel momento in cui fu effettuata la importazione temporanea, per il tempo trascorso dal giorno dell'avvenuta importazione temporanea a quello della nazionalizzazione. Per la liquidazione dell'interesse di cui al precedente comma, il semestre iniziato e' computato per intero.

Testo in vigore dal 7 luglio 1962 al 1 luglio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-06-04;659~art1 · fonte del testo