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L'interesse suppletivo di mora di cui all'articolo precedente e' dovuto anche nei casi di nazionalizzazione di merci ammesse alla temporanea importazione o di prodotti da esse ottenuti, previsti dagli articoli 16, 18 e 19 del citato regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Testo in vigore dal 7 luglio 1962 al 1 luglio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-06-04;659~art2 · fonte del testo