Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 1957 al 22 dicembre 2008. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per gli atti economici relativi al commercio delle materie e dei prodotti tessili di seguito elencati l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile: Voce doganale 687 - Juta e fibre assimilate. Voce doganale 690 - Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti. Voce doganale 694 - Tessuti di juta o di fibre assimilate, puri o misti. Voce doganale ex 752 - Sacchi da imballaggio di juta. La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero delle dette materie e prodotti. I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi delle materie e dei prodotti sopra indicati sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-08-12;757~art11 · fonte del testo