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Per gli atti economici relativi al commercio dei manufatti e delle confezioni tessili di cui alla lettera b) del precedente art. 12, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nella misura del 2 per cento della entrata imponibile. La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei suddetti prodotti.

Testo in vigore dal 31 agosto 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;757~art13 · fonte del testo