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Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili di cui alla tabella allegato B, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta una volta tanto nella misura del 3 per cento e si corrisponde:

  • a)per i prodotti nazionali: all'atto della vendita a chiunque effettuata da parte del fabbricante, nei modi e termini indicati dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;
  • b)per i prodotti provenienti dall'estero: in modo virtuale all'atto dello sdoganamento, in base al valore determinato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma si considerano fabbricanti di prodotti tessili finiti coloro i quali provvedono alla fabbricazione e vendita dei prodotti indicati nella tabella allegato B alla presente legge, che non siano suscettibili di ulteriori perfezionamenti. E' considerato altresi' fabbricante di prodotti tessili finiti chi acquista o importa i suddetti prodotti non ancora perfezionati e li destina alla vendita dopo averli sottoposti, direttamente o presso terzi, ad una qualsiasi operazione di perfezionamento, fatta eccezione per i grossisti i quali svolgono tale attivita' accanto ad una prevalente attivita' commerciale. In quest'ultimo caso l'imposta generale sull'entrata deve essere corrisposta dal fabbricante venditore o all'atto dell'importazione nei modi previsti al precedente primo comma, e successivamente, nella stessa misura, dal grossista acquirente o importatore sull'importo delle spese di lavorazione, comunque sostenute, mediante integrazione, anche su separato documento, dell'imposta assolta sulle fatture di acquisto o all'importazione, entro il quinto giorno da quello in cui il perfezionamento dei prodotti e' stato eseguito.

Testo in vigore dal 31 agosto 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;757~art3 · fonte del testo