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L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli assorbe quella che sarebbe dovuta per i successivi scambi dei prodotti indicati nelle tabelle allegati A e B, compresa la vendita al minuto. Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma della presente legge e' assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette all'imposta di bollo di cui all'art. 19, n. 1, lettera b) della tariffa allegato A, al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio ed altro, limitatamente a tale addebito, e' dovuta l'imposta sulla entrata nella misura e nei modi normali.
Testo in vigore dal 31 agosto 1957 al 22 dicembre 2008
