Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 1957 al 22 dicembre 2008. 157 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Non danno luogo ad entrata imponibile gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei filati elencati nella tabella allegato C alla presente legge. Quando peraltro i detti filati siano destinati alla fabbricazione di prodotti diversi da quelli indicati alla tabella allegato B alla presente legge, l'imposta sull'entrata e' dovuta una volta tanto, nella misura del 3 per cento, dall'industriale acquirente e si corrisponde, a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base ad apposito documento da emettersi dall'acquirente stesso. Per l'importazione dall'estero dei filati elencati nella citata tabella allegato C, e' dovuta soltanto l'imposta di conguaglio di cui all'art. 4; nell'ipotesi peraltro di cui al precedente comma, e' dovuta altresi' l'imposta una volta tanto nella misura del 3 per cento, da corrispondersi dall'industriale importatore, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;757~art9 · fonte del testo