Art. 2
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Gli insegnanti destinati alle scuole secondarie a norma del precedente articolo sono dispensati dagli obblighi di servizio nelle scuole elementari, alle quali sono organicamente assegnati. Essi conservano, a tutti gli effetti giuridici ed economici, durante il periodo di destinazione, il posto nel ruolo cui appartengono, la sede di titolarita', il proprio stato giuridico e titolo allo sviluppo di carriera nel ruolo stesso. Il servizio prestato nelle scuole secondarie di primo grado e' valutato dai competenti capi d'istituto secondo le norme in vigore per i professori non di ruolo delle scuole stesse.
Testo in vigore dal 3 luglio 1962 al 16 dicembre 2010
