Art. 1
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1964 al 16 dicembre 2010. 117 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli insegnanti elementari di ruolo, forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, possono essere assegnati dai provveditori agli studi, per la durata dell'anno scolastico, a cattedre o a posti con orario che dia diritto al trattamento di cattedra, disponibili nelle scuole secondarie di primo grado. Nelle graduatorie provinciali gli insegnanti elementari di ruolo abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e gli insegnanti elementari di ruolo laureati seguiranno, rispettivamente, l'ultimo concorrente non di ruolo abilitato o laureato. Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con propria ordinanza i modi e i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati, nonche' i criteri per la compilazione delle graduatorie di cui al comma precedente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-06-04;585~art1 · fonte del testo