Art. 3
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Gli insegnanti elementari di ruolo conservano, durante il periodo del servizio prestato nelle scuole secondarie di primo grado, il trattamento economico fondamentale del ruolo di provenienza. Qualora tale trattamento sia inferiore a quello dovuto per l'insegnamento da essi impartito, la differenza e' corrisposta a titolo di assegno personale, non utile a pensione. Le competenze accessorie, spettano nella misura stabilita per l'insegnamento secondario e per la sede in cui esso e' impartito.
Testo in vigore dal 3 luglio 1962 al 16 dicembre 2010
