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Qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto, la regione promuove su richiesta di una delle parti immediatamente e comunque due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, l'incontro del comitato economico, di cui al precedente articolo 3, degli industriali del settore e delle centrali del latte, allo scopo di favorire la contrattazione per la determinazione del prezzo di vendita del latte di cui ai precedenti articoli 8 e 9. Il comitato partecipa all'incontro con l'intervento dei suoi componenti. L'accordo intervenuto tra le parti e' pubblicato a cura del comitato sul Bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano ed e' vincolante per le parti contraenti. Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di piu' regioni, l'incontro per la contrattazione e' promosso dalla regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona.

Testo in vigore dal 23 luglio 1975 al 14 luglio 1988

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 274/1986

    Questione inammissibile
    19 dicembre 1986

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8-12 della l. 8 luglio 1975, n. 306 (Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione) - denunciati, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 11 Cost., nella parte in cui introducono una particolare procedura per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione, in asserito contrasto con il regolamento CEE n. 804 del 1968 (le cui disposizioni, alla luce anche delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia, sono incompatibili con la determinazione del prezzo stesso, in via diretta o indiretta, da parte di uno Stato membro). Difatti - come già statuito in precedenti decisioni - l'eventuale esistenza di disposizioni della legislazione nazionale, anteriore o successiva, incompatibili con le regole comunitarie - di per sé immediatamente applicabili - non esclude la necessaria immediata applicazione di queste ultime da parte del giudice nazionale, onde non può prospettarsi un problema di costituzionalità della legge nazionale incompatibile, in riferimento all'art. 11 o ad altro parametro costituzionale. - S. nn. 170/1984 e 113/1985.

    Art. 10 cost. · Art. 11 cost. · Art. 8 Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione · Art. 9 Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-08;306~art10 · fonte del testo