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Qualora le parti non vi abbiano autonomamente provveduto, la regione promuove su richiesta di una delle parti immediatamente e comunque due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, l'incontro del comitato economico, di cui al precedente articolo 3, degli industriali del settore e delle centrali del latte, allo scopo di favorire la contrattazione per la determinazione del prezzo di vendita del latte di cui ai precedenti articoli 8 e 9. Il comitato partecipa all'incontro con l'intervento dei suoi componenti. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 20 GIUGNO 1988, N. 235)). Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di piu' regioni, l'incontro per la contrattazione e' promosso dalla regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona.
Testo in vigore dal 14 luglio 1988 al 22 dicembre 2008
