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Qualora non intervenga tra le parti l'accordo di cui all'articolo 10 entro trenta giorni dall'inizio dell'annata agraria, il prezzo del latte alla produzione e' determinato, secondo i criteri fissati dalla presente legge da una commissione cosi' composta:
- 1)l'assessore regionale all'agricoltura o un suo delegato con funzioni di presidente;
- 2)cinque rappresentanti dei produttori del latte, di cui quattro in rappresentanza dei coltivatori diretti, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale tramite le rispettive sezioni regionali;
- 3)due rappresentanti delle cooperative lattiero-casearie, designati dalle organizzazioni cooperativistiche nazionali riconosciute;
- 4)quattro rappresentanti delle industrie di trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al precedente n. 2);
- 5)un rappresentante delle centrali del latte, designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale;
- 6)due esperti in materia lattiero-casearia, designati uno dalle organizzazioni di cui al precedente numero 2) ed uno da quelle di cui ai numeri 4) e 5). Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di piu' regioni e' competente la commissione della regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona. La commissione e' nominata con decreto del presidente della regione entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annata agraria e deve assumere le proprie determinazioni entro trenta giorni da quello in cui e' stata formalmente investita della questione. La decisione della commissione e' presa a maggioranza dei voti ed e' vincolante tra le parti immediatamente dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano. La commissione ha sede presso la camera di commercio del capoluogo di regione, dove viene convocata dal presidente della commissione stessa.
Testo in vigore dal 23 luglio 1975 al 23 marzo 1980
