Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 274/1986

    Questione inammissibile
    19 dicembre 1986

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8-12 della l. 8 luglio 1975, n. 306 (Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione) - denunciati, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 11 Cost., nella parte in cui introducono una particolare procedura per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione, in asserito contrasto con il regolamento CEE n. 804 del 1968 (le cui disposizioni, alla luce anche delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia, sono incompatibili con la determinazione del prezzo stesso, in via diretta o indiretta, da parte di uno Stato membro). Difatti - come già statuito in precedenti decisioni - l'eventuale esistenza di disposizioni della legislazione nazionale, anteriore o successiva, incompatibili con le regole comunitarie - di per sé immediatamente applicabili - non esclude la necessaria immediata applicazione di queste ultime da parte del giudice nazionale, onde non può prospettarsi un problema di costituzionalità della legge nazionale incompatibile, in riferimento all'art. 11 o ad altro parametro costituzionale. - S. nn. 170/1984 e 113/1985.

    Art. 10 cost. · Art. 11 cost. · Art. 8 Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione · Art. 9 Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 14 luglio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1980 al 14 luglio 1988. 279 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Qualora non intervenga tra le parti l'accordo di cui all'articolo 10 entro trenta giorni dall'inizio dell'annata agraria, il prezzo del latte alla produzione e' determinato, secondo i criteri fissati dalla presente legge da una commissione cosi' composta: 1) il titolare del competente organo regionale o un suo delegato, con funzione di presidente;

tolto: 2) cinque rappresentanti dei produttori del latte, di cui quattro in rappresentanza dei coltivatori diretti, designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale tramite le rispettive sezioni regionali;

tolto: 3) due rappresentanti delle cooperative lattiero-casearie, designati dalle organizzazioni cooperativistiche nazionali riconosciute;

tolto: 4) quattro rappresentanti delle industrie di trasformazione del latte, designati con i criteri di cui al precedente n. 2);

tolto: 5) un rappresentante delle centrali del latte, designato dalla loro organizzazione nazionale o regionale;

tolto: 6) due esperti in materia lattiero-casearia, designati uno dalle organizzazioni di cui al precedente numero 2) ed uno da quelle di cui ai numeri 4) e 5). Qualora la fissazione del prezzo interessi una zona ricadente nel territorio di piu' regioni e' competente la commissione della regione nel cui territorio si determina la maggiore produzione rispetto alla zona. La commissione e' nominata con decreto del presidente della regione entro trenta giorni dalla scadenza di ogni annata agraria e deve assumere le proprie determinazioni entro trenta giorni da quello in cui e' stata formalmente investita della questione. La decisione della commissione e' presa a maggioranza dei voti ed e' vincolante tra le parti immediatamente dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano. La commissione ha sede presso la camera di commercio del capoluogo di regione, dove viene convocata dal presidente della commissione stessa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 GIUGNO 1988, N. 235

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-08;306~art11 · fonte del testo