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Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, le regioni stabiliranno con proprie leggi, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti per la costituzione di associazioni di produttori zootecnici. Sono equiparate alle regioni, a tutti gli effetti della presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano. Le associazioni, costituite su iniziativa di produttori agricoli, devono avere i seguenti requisiti:

  • 1)avere quali soci produttori agricoli di latte singoli o associati e loro cooperative, che abbiano la disponibilita' del prodotto;
  • 2)essere aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dallo statuto e garantire, comunque, negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze;
  • 3)essere disciplinate da norme statutarie che prevedano in particolare:
  • a)la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolanti per i produttori associati e l'obbligo per gli stessi produttori di provvedere alla vendita del latte per il tramite dell'associazione secondo modalita' stabilite in conformita' delle disposizioni statutarie;
  • b)la propaganda e la promozione di studi e di ricerche utili al miglioramento e alla valorizzazione del prodotto, nonche' di iniziative dirette ad incrementarne la produzione, il consumo e ad agevolarne la vendita;
  • c)una dimensione organizzativa ed economica che, avuto riguardo al numero degli associati, al volume della produzione e all'attitudine dell'organismo associativo a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona, sia tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato nella zona in cui gli associati svolgono la loro attivita'. Gli statuti devono prevedere il voto pro capite e il voto proporzionale al numero dei soci per le cooperative. Essi possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelle in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, sempreche' i produttori medesimi non facciano gia' parte di altre associazioni previste dalla presente legge. Le cooperative anche di trasformazione e i loro consorzi aventi i requisiti predetti possono essere riconosciute come associazioni dei produttori ai fini della presente legge; qualora tale riconoscimento sia stato accordato ad un consorzio di cooperative, gli enti ad esso aderenti non possono ottenere a loro volta il predetto riconoscimento. Le associazioni possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a piu' ampia base territoriale, per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo e per il necessario coordinamento, garantendo negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze.

Testo in vigore dal 23 luglio 1975 al 30 dicembre 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-07-08;306~art2 · fonte del testo