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Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, le regioni stabiliranno con proprie leggi, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti per la costituzione di associazioni di produttori zootecnici. Sono equiparate alle regioni, a tutti gli effetti della presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano. Le associazioni, costituite su iniziativa di produttori agricoli, devono avere i seguenti requisiti:
- 1)avere quali soci produttori agricoli di latte singoli o associati e loro cooperative, che abbiano la disponibilita' del prodotto;
- 2)essere aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dallo statuto e garantire, comunque, negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze;
- 3)essere disciplinate da norme statutarie che prevedano in particolare:
- a)la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolanti per i produttori associati e l'obbligo per gli stessi produttori di provvedere alla vendita del latte per il tramite dell'associazione secondo modalita' stabilite in conformita' delle disposizioni statutarie;
- b)la propaganda e la promozione di studi e di ricerche utili al miglioramento e alla valorizzazione del prodotto, nonche' di iniziative dirette ad incrementarne la produzione, il consumo e ad agevolarne la vendita;
- c)una dimensione organizzativa ed economica che, avuto riguardo al numero degli associati, al volume della produzione e all'attitudine dell'organismo associativo a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona, sia tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato nella zona in cui gli associati svolgono la loro attivita'. Gli statuti devono prevedere il voto pro capite e il voto proporzionale al numero dei soci per le cooperative. Essi possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelle in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, sempreche' i produttori medesimi non facciano gia' parte di altre associazioni previste dalla presente legge. Le cooperative anche di trasformazione e i loro consorzi aventi i requisiti predetti possono essere riconosciute come associazioni dei produttori ai fini della presente legge; qualora tale riconoscimento sia stato accordato ad un consorzio di cooperative, gli enti ad esso aderenti non possono ottenere a loro volta il predetto riconoscimento. Le associazioni possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a piu' ampia base territoriale, per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo e per il necessario coordinamento, garantendo negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze.
Testo in vigore dal 23 luglio 1975 al 30 dicembre 1976
