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Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, le regioni stabiliranno con proprie leggi, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti per la costituzione di associazioni di produttori zootecnici. Sono equiparate alle regioni, a tutti gli effetti della presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano. Le associazioni, costituite su iniziativa di produttori agricoli, devono avere i seguenti requisiti:

  • 1)avere quali soci produttori agricoli di latte singoli o associati e loro cooperative, che abbiano la disponibilita' del prodotto;
  • 2)essere aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola associazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda e al possesso dei requisiti previsti dallo statuto e garantire, comunque, negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze;
  • 3)essere disciplinate da norme statutarie che prevedano in particolare:
  • a)la deliberazione di regolamenti e di programmi di produzione e di vendita vincolanti per i produttori associati e l'obbligo per gli stessi produttori di provvedere alla vendita del latte per il tramite dell'associazione secondo modalita' stabilite in conformita' delle disposizioni statutarie;
  • b)la propaganda e la promozione di studi e di ricerche utili al miglioramento e alla valorizzazione del prodotto, nonche' di iniziative dirette ad incrementarne la produzione, il consumo e ad agevolarne la vendita;
  • c)una dimensione organizzativa ed economica che, avuto riguardo al numero degli associati, al volume della produzione e all'attitudine dell'organismo associativo a gestire attrezzature eventualmente esistenti nella zona, sia tale da esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato nella zona in cui gli associati svolgono la loro attivita'. 1 Gli statuti devono prevedere il voto pro capite e il voto proporzionale al numero dei soci per le cooperative. Essi possono prevedere che alle associazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe a quelle in cui siano costituite le corrispondenti associazioni, sempreche' i produttori medesimi non facciano gia' parte di altre associazioni previste dalla presente legge. 1 Le cooperative anche di trasformazione e i loro consorzi aventi i requisiti predetti possono essere riconosciute come associazioni dei produttori ai fini della presente legge; qualora tale riconoscimento sia stato accordato ad un consorzio di cooperative, gli enti ad esso aderenti non possono ottenere a loro volta il predetto riconoscimento. 1 Le associazioni possono costituire associazioni di secondo e terzo grado a piu' ampia base territoriale, per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo e per il necessario coordinamento, garantendo negli organi direttivi ed esecutivi la rappresentanza proporzionale delle minoranze. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza del 9-20 dicembre 1976, n. 248 (in G.U. 29/12/1976, n. 346) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 3, 4, 5 e 6.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1976

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1975 al 30 dicembre 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza del 9-20 dicembre 1976, n. 248 (in G.U. 29/12/1976, n. 346) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 3, 4, 5 e 6.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-08;306~art2 · fonte del testo