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L'accertamento dei requisiti delle associazioni e' effettuato dalle regioni entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle associazioni. Il provvedimento della regione che accerta o nega l'esistenza dei requisiti deve essere motivato e puo' essere impugnato dinanzi al tribunale amministrativo regionale, nel termine di trenta giorni. Qualora l'associazione operi nel territorio di piu' regioni, il riconoscimento e' effettuato separatamente da ciascuna regione interessata, alla quale deve essere presentata separata istanza.
Testo in vigore dal 23 luglio 1975 al 30 dicembre 1976
