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L'accertamento dei requisiti delle associazioni e' effettuato dalle regioni entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte delle associazioni. 1 Il provvedimento della regione che accerta o nega l'esistenza dei requisiti deve essere motivato e puo' essere impugnato dinanzi al tribunale amministrativo regionale, nel termine di trenta giorni. Qualora l'associazione operi nel territorio di piu' regioni, il riconoscimento e' effettuato separatamente da ciascuna regione interessata, alla quale deve essere presentata separata istanza.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
1La Corte costituzionale, con sentenza del 9-20 dicembre 1976, n. 248 (in G.U. 1a s.s. del 29/12/1976, n. 346) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 1 quanto all'imposizione del termine di sessanta giorni.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1976 al 22 dicembre 2008
