Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1975 al 30 dicembre 1976. Leggi il testo vigente →

Gli aderenti alle associazioni assumono l'obbligo:

  • 1)di effettuare la vendita del latte unicamente per il tramite delle associazioni stesse;
  • 2)di dare adempimento alle disposizioni legalmente adottate dall'associazione a norma dello statuto;
  • 3)di corrispondere i contributi dovuti all'associazione;
  • 4)di astenersi da ogni attivita' in contrasto con quella dell'associazione;
  • 5)di sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabiliti dall'associazione. Le deliberazioni che impegnino i produttori associati per un periodo superiore ad un anno, relative agli investimenti in impianti ed attrezzature, sono di spettanza dell'assemblea.

Testo in vigore dal 23 luglio 1975 al 30 dicembre 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-07-08;306~art6 · fonte su Normattiva