Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1976 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Gli aderenti alle associazioni assumono l'obbligo:

  • 1)di effettuare la vendita del latte unicamente per il tramite delle associazioni stesse;
  • 2)di dare adempimento alle disposizioni legalmente adottate dall'associazione a norma dello statuto;
  • 3)di corrispondere i contributi dovuti all'associazione;
  • 4)di astenersi da ogni attivita' in contrasto con quella dell'associazione;
  • 5)di sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabiliti dall'associazione. Le deliberazioni che impegnino i produttori associati per un periodo superiore ad un anno, relative agli investimenti in impianti ed attrezzature, sono di spettanza dell'assemblea. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza del 9-20 dicembre 1976, n. 248 (in G.U. 1a s.s. del 29/12/1976, n. 346) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo limitatamente alla sua applicazione nella Provincia autonoma di Bolzano.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-07-08;306~art6 · fonte su Normattiva