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Gli aderenti alle associazioni assumono l'obbligo:
- 1)di effettuare la vendita del latte unicamente per il tramite delle associazioni stesse;
- 2)di dare adempimento alle disposizioni legalmente adottate dall'associazione a norma dello statuto;
- 3)di corrispondere i contributi dovuti all'associazione;
- 4)di astenersi da ogni attivita' in contrasto con quella dell'associazione;
- 5)di sottoporsi ai controlli ed alle sanzioni stabiliti dall'associazione. Le deliberazioni che impegnino i produttori associati per un periodo superiore ad un anno, relative agli investimenti in impianti ed attrezzature, sono di spettanza dell'assemblea. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
1La Corte costituzionale, con sentenza del 9-20 dicembre 1976, n. 248 (in G.U. 1a s.s. del 29/12/1976, n. 346) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo limitatamente alla sua applicazione nella Provincia autonoma di Bolzano.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1976 al 22 dicembre 2008
