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Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio della loro attivita' le associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura e' stabilita annualmente dall'assemblea, con deliberazione sottoposta all'approvazione dell'assessore o degli assessori regionali competenti. Alle associazioni di cui alla presente legge le regioni possono concedere, in rapporto alla produzione venduta o valorizzata direttamente e al numero dei soci, con gradualita' decrescente, per un periodo non superiore a cinque anni, contributi per le spese di avviamento occorrenti per il funzionamento delle associazioni stesse. Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla C.E.E.

Testo in vigore dal 23 luglio 1975 al 30 dicembre 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-07-08;306~art7 · fonte del testo