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Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio della loro attivita' le associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura e' stabilita annualmente dall'assemblea, con deliberazione sottoposta all'approvazione dell'assessore o degli assessori regionali competenti. 1 Alle associazioni di cui alla presente legge le regioni possono concedere, in rapporto alla produzione venduta o valorizzata direttamente e al numero dei soci, con gradualita' decrescente, per un periodo non superiore a cinque anni, contributi per le spese di avviamento occorrenti per il funzionamento delle associazioni stesse. 1 Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla C.E.E.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
1La Corte costituzionale, con sentenza del 9-20 dicembre 1976, n. 248 (in G.U. 1a s.s. del 29/12/1976, n. 346) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 1 e 2, limitatamente alla loro applicazione nella Provincia autonoma di Bolzano.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1976 al 22 dicembre 2008
