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Alle spese necessarie per l'organizzazione e l'esercizio della loro attivita' le associazioni provvedono mediante contributi a carico degli associati, la cui misura e' stabilita annualmente dall'assemblea, con deliberazione sottoposta all'approvazione dell'assessore o degli assessori regionali competenti. 1 Alle associazioni di cui alla presente legge le regioni possono concedere, in rapporto alla produzione venduta o valorizzata direttamente e al numero dei soci, con gradualita' decrescente, per un periodo non superiore a cinque anni, contributi per le spese di avviamento occorrenti per il funzionamento delle associazioni stesse. 1 Le associazioni sono comunque abilitate a ricevere aiuti e finanziamenti dalla C.E.E.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza del 9-20 dicembre 1976, n. 248 (in G.U. 1a s.s. del 29/12/1976, n. 346) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 1 e 2, limitatamente alla loro applicazione nella Provincia autonoma di Bolzano.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-08;306~art7 · fonte su Normattiva