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Lo stanziamento previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni, e' aumentato di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1974-75. E' inoltre autorizzato lo stanziamento di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1975-76 e 1976-77.
Testo in vigore dal 14 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
