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Lo stanziamento previsto dall'articolo 11 della legge 25 luglio 1961, n. 649, e' ridotto di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1974-75 e 1975-76 ed aumentato di lire 4 miliardi per l'esercizio 1965-66.

Testo in vigore dal 14 marzo 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-03-12;180~art2 · fonte del testo