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Nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: "o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, ne' quelli" sono sostituite dalle seguenti: "Il magistrato assegnato o trasferito d'ufficio, compresa la prima assegnazione di sede degli uditori giudiziari, non puo' essere trasferito ad altra sede prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso, salvo che ricorrano gravi motivi di salute o gravi ragioni di servizio. Non possono essere altresi' trasferiti i magistrati". L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, e' sostituito dal seguente: "Art. 194 (Tramutamenti successivi). - 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia". L'ordinanza di sospensione cautelare dei provvedimenti di trasferimento e destinazione d'ufficio di magistrati ordinari, emessa ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve esporre le ragioni del danno grave e irreparabile su cui e' basata ed ha efficacia non superiore a due mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso, che deve avvenire entro i due mesi successivi; il dispositivo della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla meta'. Nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, dopo le parole: "trasferiti d'ufficio" sono inserite le seguenti: "o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorche' abbiano manifestato il consenso o la disponibilita'".

Testo in vigore dal 8 maggio 1998 al 16 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1998-05-04;133~art4 · fonte su Normattiva