Al fine di contribuire alla rimozione delle condizioni di marginalita' e di squilibrio socio-economico conseguenti alla particolare collocazione territoriale sono istituite le provvidenze previste dalla presente legge per l'incentivazione ed il rilancio di attivita' economiche localizzate nei territori delle province di Trieste e Gorizia e concernenti:

  • a)la produzione industriale, ivi compresa quella attinente al settore edilizio;
  • b)la ricerca scientifica e tecnologica;
  • c)i settori della produzione e dei servizi connessi con le attivita' portuali ed i trasporti esclusi gli istituti di credito e le imprese di assicurazione. Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano sino al 31 dicembre 1995.

Testo vigente dal 17 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;26~art1 · fonte su Normattiva