Al fine di contribuire alla rimozione delle condizioni di marginalita' e di squilibrio socio-economico conseguenti alla particolare collocazione territoriale sono istituite le provvidenze previste dalla presente legge per l'incentivazione ed il rilancio di attivita' economiche localizzate nei territori delle province di Trieste e Gorizia e concernenti:
- a)la produzione industriale, ivi compresa quella attinente al settore edilizio;
- b)la ricerca scientifica e tecnologica;
- c)i settori della produzione e dei servizi connessi con le attivita' portuali ed i trasporti esclusi gli istituti di credito e le imprese di assicurazione. Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano sino al 31 dicembre 1995.
Testo vigente dal 17 febbraio 1986
