All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e' aggiunto il seguente comma: "Per il perseguimento degli scopi istituzionali e' attribuito al consorzio un fondo di dotazione di lire cinque miliardi per l'anno 1985, incrementato di lire dieci miliardi per l'anno 1986, di lire ventinove miliardi per l'anno 1987, di lire ventisei miliardi per l'anno 1988 e di lire 15 miliardi per l'anno 1989. A valere sul predetto fondo un importo complessivamente non superiore a lire dieci miliardi puo' essere destinato alle spese di gestione del consorzio stesso". Dopo la lettera o) dell'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e' aggiunta la seguente: "p) promuovere o partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti, anche in forma di societa' per azioni, o di societa' di imprese nazionali ed internazionali, che abbiano come fine lo sviluppo delle attivita' di ricerca scientifica e di ricerca applicata in materia di tecnologie fortemente innovative; la relativa autorizzazione e' concessa, in via preventiva, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro". All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e' aggiunto il seguente comma: "Il consorzio puo' affidare, in tutto o in parte, in concessione a societa' a prevalente partecipazione pubblica, diretta o indiretta, le attivita' di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del precedente secondo comma". E' abrogato il secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Del collegio dei revisori dei conti, previsto dall'articolo 16 del medesimo decreto, fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro. La vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica nei riguardi del consorzio di cui al medesimo articolo 12 si esplica, nei casi che saranno stabiliti dallo statuto del consorzio stesso, secondo procedure che prevedano anche l'istituto del silenzio-assenso. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, sono estese al direttore generale ed ai dirigenti responsabili di servizio del consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste. Il consiglio di amministrazione del consorzio di cui al precedente comma e' composto da:
- a)il presidente nominato con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;
- b)un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia;
- c)un rappresentante del comune di Trieste;
- d)un rappresentante della provincia di Trieste;
- e)un rappresentante della comunita' montana del Carso;
- f)due membri eletti dall'assemblea dei soci del consorzio;
- g)due membri eletti dal consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia con voto limitato;
- h)un rappresentante delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative dei lavoratori e un rappresentante delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative dei datori di lavoro. Il presidente del comitato tecnico-scientifico partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione del consorzio con voto consultivo. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione del consorzio debbono essere scelti tra esperti riconosciuti in materia di programmazione economica, di programmazione della ricerca, di amministrazione pubblica e di promozione industriale. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste presenta al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica le proposte di modifica al vigente statuto necessarie per adeguarne la struttura ai nuovi compiti ad esso attribuiti per l'approvazione delle modifiche statutarie si applica l'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.
Testo vigente dal 17 febbraio 1986
