All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, e' aggiunto il seguente comma: "Per il perseguimento degli scopi istituzionali e' attribuito all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste un fondo di dotazione di lire quattro miliardi per l'anno 1985". All'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste si applicano, con riferimento alla promozione e alla partecipazione alla costituzione ed altresi' all'ingresso in consorzi costituiti, anche in societa' per azioni o di societa' di imprese nazionali e internazionali, che abbiano come fine lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni geofisiche e i servizi ad esse attinenti, le norme di cui al comma 2 del precedente articolo 7. La relativa autorizzazione e' concessa dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Testo vigente dal 17 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;26~art9 · fonte su Normattiva