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Entro sei mesi dal suo insediamento la Commissione terminera' i propri lavori e presentera' alle Camere la relazione conclusiva. 1 Ogni due mesi la Commissione informera' le presidenze della Camera dei deputati e del Senato dello stato dei propri lavori.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 gennaio 1978, n. 12
1La L. 24 gennaio 1978, n. 12 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1977, n. 357, e' prorogato di sei mesi con decorrenza dalla scadenza ivi indicata".
Testo in vigore dal 27 gennaio 1978 al 22 dicembre 2008
