Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1978 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Entro sei mesi dal suo insediamento la Commissione terminera' i propri lavori e presentera' alle Camere la relazione conclusiva. 1 Ogni due mesi la Commissione informera' le presidenze della Camera dei deputati e del Senato dello stato dei propri lavori.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 gennaio 1978, n. 12

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La L. 24 gennaio 1978, n. 12 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1977, n. 357, e' prorogato di sei mesi con decorrenza dalla scadenza ivi indicata".

Testo in vigore dal 27 gennaio 1978 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1977 al 27 gennaio 1978.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 gennaio 1978, n. 12

    La L. 24 gennaio 1978, n. 12 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 16 giugno 1977, n. 357, e' prorogato di sei mesi con decorrenza dalla scadenza ivi indicata".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-06-16;357~art6 · fonte del testo