L'art. 16 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, e' sostituito dai seguente: "All'approvazione delle norme statutarie dell'Ente autonomo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato".

Testo vigente dal 17 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-01;862~art4 · fonte del testo