L'art. 15 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, e' sostituito dal seguente: "Per gravi irregolarita' della gestione dell'Ente autonomo il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste, puo' promuovere il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento dell'amministrazione dell'Ente autonomo e di nomina di un commissario governativo i cui poteri non potranno durare oltre due anni dalla data del decreto di scioglimento".

Testo vigente dal 17 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-01;862~art3 · fonte del testo