Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto, alla iscrizione della somma suindicata, ad apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'esercizio finanziario 1950-51, ed alla corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 147 del bilancio del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1951-01-29;37~art3 · fonte del testo