Il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo degli agenti di custodia, nei limiti delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli appuntati e guardie, in ogni caso in numero non superiore a 1.500, un contingente di guardie ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che ne facciano nello stesso anno domanda ed abbiano ottenuto il nulla osta dalle competenti autorita' militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia. L'entita' del contingente da reclutare viene stabilita annualmente di concerto con il Ministero della difesa ed e' subordinata al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle forze armate. Il servizio delle guardie di custodia ausiliarie e', a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata e' uguale a quella della ferma di leva per l'Esercito. ((Le guardie di custodia ausiliarie sono assegnate alle scuole militari degli agenti di custodia per l'addestramento militare e tecnico-professionale della durata minima di mesi due e massima di mesi tre e, successivamente, agli istituti penitenziari per lo svolgimento dei servizi stabiliti dal Ministero di grazia e giustizia e, comunque, non eccedenti quelli istituzionali del Corpo degli agenti di custodia)).12

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 maggio 1977, n. 186

1

La L. 2 maggio 1977, n. 186 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il contingente di guardie di custodia ausiliarie di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, e' elevato a 2500 unita'".

L. 22 dicembre 1981 n. 773

2

La L. 22 dicembre 1981 n. 773 ha disposto (con l'art. 2) che "Il contingente di guardie di custodia ausiliarie di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, e' elevato a 4.000 unita'".

Testo vigente dal 14 gennaio 1982

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;198~art1 · fonte su Normattiva