Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1975 al 29 maggio 1977. Leggi il testo vigente →
Il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo degli agenti di custodia, nei limiti delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli appuntati e guardie, in ogni caso in numero non superiore a 1.500, un contingente di guardie ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che ne facciano nello stesso anno domanda ed abbiano ottenuto il nulla osta dalle competenti autorita' militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia. L'entita' del contingente da reclutare viene stabilita annualmente di concerto con il Ministero della difesa ed e' subordinata al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle forze armate. Il servizio delle guardie di custodia ausiliarie e', a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata e' uguale a quella della ferma di leva per l'Esercito. Le guardie di custodia ausiliarie sono assegnate alle scuole militari degli agenti di custodia per l'addestramento militare e tecnico-professionale della durata di tre mesi e, successivamente, agli istituti penitenziari per lo svolgimento dei servizi stabiliti dal Ministero di grazia e giustizia e, comunque, non eccedenti quelli istituzionali del Corpo degli agenti di custodia.
Testo in vigore dal 14 giugno 1975 al 29 maggio 1977
