Nell'art. 18 della legge predetta e' aggiunto il seguente ultimo comma: "Il servizio prestato dai volontari ausiliari presso le scuole centrali antincendi e presso i Corpi dei vigili del fuoco, a norma dell'ultimo comma dell'art. 7, e' valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva. I volontari ausiliari durante i 18 mesi di servizio sono esenti dai richiami alle armi".

Testo vigente dal 29 novembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-13;913~art3 · fonte del testo