(Modifiche ai requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei vigili del fuoco). Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco il limite di eta', comprensivo di tutte le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni, e' fissato in anni trenta. Il numero 5 del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' sostituito dal seguente: " 5) incondizionata idoneita' psicofisica: per accertarla i candidati che hanno superato la prova scritta vengono sottoposti al giudizio di una commissione medica presieduta dal direttore del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e composta da quattro medici, nominati dal Ministro dell'interno". Nei confronti dei candidati ai concorsi a posti della carriera direttiva e di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'incondizionata idoneita' psicofisica all'impiego verra' accertata da parte della commissione medica contemplata nel comma 2, nei soli confronti di coloro che abbiano superato le prove scritte. Qualora il numero dei candidati nei confronti dei quali occorra procedere all'accertamento dell'incondizionata idoneita' psicofisica risulti particolarmente elevato, l'amministrazione, al fine di accelerare le operazioni, potra' demandare in tutto o in parte l'accertamento stesso ad idonee strutture sanitarie pubbliche. All'accertamento dell'idoneita' psicofisica si potra' procedere anche mediante l'ausilio di tests psicodiagnostici. Per consentire il piu' rapido espletamento delle prove di esame dei concorsi a posti di vigile del fuoco possono essere istituite sottocommissioni esaminatrici delle quali sono chiamati a far parte docenti di educazione fisica ovvero diplomati presso l'istituto superiore di educazione fisica per ovviare alla carenza di organico del ruolo del servizio ginnico sportivo. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 si applicano anche ai concorsi eventualmente banditi alla data di entrata in vigore della presente legge purche' non risultino gia' espletate le prove scritte di esame. Il numero 6 del primo comma dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' sostituito dal seguente: "6) diploma di istruzione secondaria di primo grado". Nel comma 5 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono soppresse le parole "all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1950, n. 913,". Nei concorsi per assunzione nei ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Il numero 1, de secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 marzo 1958, n. 251, e' sostituito dal seguente: "1) diploma di laurea in ingegneria o in archittettura conseguito in una universita' italiana". Nel primo concorso pubblico per il conferimento di posti nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il 20 per cento dei posti e' riservato al personale degli altri ruoli del Corpo in possesso del diploma di laurea in archittettura o in scienze geologiche. I posti riservati eventualmente non attribuiti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati esterni risultati idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito. Il Ministro dell'interno puo' in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i vigili volontari ausiliari dal servizio nel Corpo nazionele dei vigili del fuoco con provvedimento motivato. I vigili volontari ausiliari esonerati dal servizio vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva. Per le assunzioni nelle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile, non si applicano le riserve di posti previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Testo vigente dal 12 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-12-05;521~art11 · fonte su Normattiva