Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 agosto 1985 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge e' valutato in lire 150 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1985, valutata in lire 10 miliardi, ed a quella relativa agli anni 1986 e 1987, valutata, rispettivamente, in lire 35 miliardi e lire 70 miliardi - ivi comprese le spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento, pari a lire 1,5 miliardi per ciascun anno del triennio - si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilita' risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 14 agosto 1985 al 9 ottobre 2010
