Incremento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche
Art. 1
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A decorrere dall'esercizio finanziario 1976, il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' cinematografiche previsto dall'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' elevato a lire 2.050 milioni.
Testo in vigore dal 3 giugno 1976 al 22 dicembre 2008
