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Il contributo annuo in favore del centro sperimentale di cinematografia, di cui all'articolo 45, primo comma, lettera i), della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' fissato in misura non inferiore a lire 550 milioni. Il contributo annuo in favore della cineteca nazionale, di cui alla lettera o) del predetto articolo 45 e' fissato in misura non inferiore a lire 150 milioni. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei corsi ordinari e speciali, organizzati nell'ambito delle attivita' istituzionali dal consiglio di amministrazione, che ne determina anche la durata, per il funzionamento delle sezioni di studio, di ricerca e di sperimentazione, il centro sperimentale di cinematografia puo' avvalersi, limitatamente all'assunzione del personale docente, delle disposizioni di cui all'articolo 36, commi primo e secondo, della legge 20 marzo 1975, n. 70. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, altresi', per le esigenze della cineteca nazionale.

Testo in vigore dal 3 giugno 1976 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;344~art2 · fonte su Normattiva