Incremento dell'automobilismo pesante

Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1942, N. 993

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1932 al 11 settembre 1942. Leggi il testo vigente →

E' concessa l'esenzione dalla tassa di circolazione interna per un periodo di tre anni:

  • a)agli autocarri nuovi per merci, muniti di motore a combustione di olio pesante, fabbricati in Italia, della portata netta fra 3000 e 5000 chilogrammi;
  • b)agli autocarri nuovi per merci con motore a benzina o ad olio pesante, di fabbricazione italiana, a 6 ruote, di cui quattro motrici, di portata non superiore ai chilogrammi 5000;
  • c)agli autocarri nuovi a gasogeno, di fabbricazione italiana;
  • d)ai trattori agricoli fabbricati in Italia dopo il 1° gennaio 1932;
  • e)alle autoinnaffiatrici stradali fabbricate in Italia, anche se con motore a benzina, su chassis di tipo non anteriore al 1931;
  • f)agli autocarri per merci ceduti ai privati dalle autorita' militari, qualunque sia il tipo e la portata, di cui al successivo art. 2. Le norme esecutive della legge stabiliranno le caratteristiche tecniche a cui devono soddisfare gli autoveicoli, di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo.

Testo in vigore dal 6 luglio 1932 al 11 settembre 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-05-30;759~art1 · fonte del testo