Incremento dell'automobilismo pesante
Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1942, N. 993
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E' concessa l'esenzione dalla tassa di circolazione interna per un periodo di tre anni:
- a)agli autocarri nuovi per merci, muniti di motore a combustione di olio pesante, fabbricati in Italia, della portata netta fra 3000 e 5000 chilogrammi;
- b)agli autocarri nuovi per merci con motore a benzina o ad olio pesante, di fabbricazione italiana, a 6 ruote, di cui quattro motrici, di portata non superiore ai chilogrammi 5000;
- c)agli autocarri nuovi a gasogeno, di fabbricazione italiana;
- d)ai trattori agricoli fabbricati in Italia dopo il 1° gennaio 1932;
- e)alle autoinnaffiatrici stradali fabbricate in Italia, anche se con motore a benzina, su chassis di tipo non anteriore al 1931;
- f)agli autocarri per merci ceduti ai privati dalle autorita' militari, qualunque sia il tipo e la portata, di cui al successivo art. 2. Le norme esecutive della legge stabiliranno le caratteristiche tecniche a cui devono soddisfare gli autoveicoli, di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo.
Testo in vigore dal 6 luglio 1932 al 11 settembre 1942
