Incremento dell'automobilismo pesante

Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 GIUGNO 1942, N. 993

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 settembre 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 giugno 1942, n. 993

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La L. 27 giugno 1942, n. 993 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni contenute nella legge e nei decreti di cui all'articolo precedente continueranno ad avere vigore, in via transitoria, solo per gli autoveicoli che alla data della presente legge risultano in possesso del «brevetto di conformita'» e quindi gia' ammessi a fruire delle agevolazioni che le disposizioni stesse prevedono".

Testo in vigore dal 11 settembre 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 settembre 1942

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1932 al 11 settembre 1942. 163 parole tolte in 7 capoversi.

tolto: E' concessa l'esenzione dalla tassa di circolazione interna per un periodo di tre anni:

tolto: a) agli autocarri nuovi per merci, muniti di motore a combustione di olio pesante, fabbricati in Italia, della portata netta fra 3000 e 5000 chilogrammi;

tolto: b) agli autocarri nuovi per merci con motore a benzina o ad olio pesante, di fabbricazione italiana, a 6 ruote, di cui quattro motrici, di portata non superiore ai chilogrammi 5000;

tolto: c) agli autocarri nuovi a gasogeno, di fabbricazione italiana;

tolto: d) ai trattori agricoli fabbricati in Italia dopo il 1° gennaio 1932;

tolto: e) alle autoinnaffiatrici stradali fabbricate in Italia, anche se con motore a benzina, su chassis di tipo non anteriore al 1931;

tolto: f) agli autocarri per merci ceduti ai privati dalle autorita' militari, qualunque sia il tipo e la portata, di cui al successivo art. 2. Le norme esecutive della legge stabiliranno le caratteristiche tecniche a cui devono soddisfare gli autoveicoli, di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 giugno 1942, n. 993

    La L. 27 giugno 1942, n. 993 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni contenute nella legge e nei decreti di cui all'articolo precedente continueranno ad avere vigore, in via transitoria, solo per gli autoveicoli che alla data della presente legge risultano in possesso del «brevetto di conformita'» e quindi gia' ammessi a fruire delle agevolazioni che le disposizioni stesse prevedono".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-05-30;759~art1 · fonte del testo