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La spesa relativa all'attuazione della presente legge gravera' sul fondo stanziato per il pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura e i relativi pagamenti saranno disposti col ruolo di spesa fissa.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1951 al 1 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1950-12-06;1039~art3 · fonte del testo