Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 dicembre 1995, n.549
1con decorrenza dal 1 gennaio 1996
La L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1, comma 36) che "A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dall'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e' corrisposta per un solo anno, in misura intera i primi sei mesi ed in misura ridotta alla meta' per il semestre successivo."
L. 3 maggio 1999, n.124
2con decorrenza dal 1 gennaio 1996
La L. 3 maggio 1999, n.124 ha disposto (con l'art. 2, comma 36) che "A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' dalla legge 10 marzo 1987, n. 100 e dall'art. 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e' corrisposta per un solo anno, in misura intera per i primi sei mesi ed in misura ridotta alla meta' per il semestre succesivo.
Testo vigente dal 25 maggio 1999
