In via transitoria i comuni e le province che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano gia' deliberato il bilancio preventivo per l'anno in corso, possono deliberare la corresponsione e l'ammontare delle indennita' di carica in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11.

Testo vigente dal 18 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;169~art13 · fonte su Normattiva