Le misure del compenso ordinario sono le seguenti: per i generali di corpo di armata e gradi corrispondenti................................................ L. 900 per i generali di divisione e di brigata e gradi corrispondenti........................................ " 800 per i colonnelli.......................................... " 700

Testo vigente dal 20 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-26;812~art2 · fonte del testo