Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con Ministro per il tesoro, sulla misura dei compensi di cui all'art. 2 possono essere stabiliti aumenti o diminuzioni percentuali nei limiti massimi della media delle variazioni degli stipendi degli ufficiali di pari grado in servizi permanente.

Testo vigente dal 20 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-26;812~art3 · fonte del testo